Art. 42

Metodo di calcolo

In vigore dal 30 giu 2006
Metodo di calcolo 1.   Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10 , 1701 11 90 , 1701 12 10 e 1701 12 90 , che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato. 2.   Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, viene determinato in base al metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95. Tuttavia, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio o di altri zuccheri espressi in saccarosio, e di zucchero invertito espresso in saccarosio, è determinato valutando il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 e, nei prodotti solidi, tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1. 3.   Il tenore di sostanza secca dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 è determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. 4.   Per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 318/2006, la conversione in equivalente saccarosio si ottiene applicando il coefficiente 1,9 alla sostanza secca determinata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.
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