Art. 41
Importazione preferenziale di melassi
In vigore dal 30 giu 2006
Importazione preferenziale di melassi
1. Il dazio all'importazione totale applicabile, a seconda dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , originari degli Stati ACP, è ridotto a zero entro il limite di un contingente di 600 000 tonnellate per ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, questo contingente ammonta a 750 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2006/2007.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di «prodotto originario» e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Cotonou.
3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:951:oj#art-41