Art. 38
Giustificativi
In vigore dal 30 giu 2006
Giustificativi
1. L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all', paragrafo 1, e dei prodotti del settore dello zucchero di cui all', paragrafo 1, è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'.
Nel caso dei melassi, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo tramite l'adeguamento di cui all'.
Nel caso dello zucchero bianco o greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, ai punti II e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006, o nel prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99 .
2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo dei melassi di cui all', paragrafo 2, o al prezzo rappresentativo dello zucchero di cui all', paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro importatore almeno i seguenti documenti giustificativi:
a)
il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;
b)
il contratto di assicurazione;
c)
la fattura;
d)
il certificato di origine (se del caso);
e)
il contratto di trasporto;
f)
in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.
Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro importatore possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.
3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata.
4. La cauzione costituita è svincolata nella misura in cui vengono presentate alle autorità competenti prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.
5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale in vigore per le operazioni di recupero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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