Art. 37
Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero
In vigore dal 30 giu 2006
Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero
Il prezzo limite di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari, per 100 kg di prodotto netto, a:
a)
53,10 EUR per lo zucchero bianco dei codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;
b)
64,7 EUR per lo zucchero del codice NC 1701 91 00 ;
c)
54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
d)
41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
e)
55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
f)
41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;
g)
1,184 EUR per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per ogni 1 % del tenore di saccarosio.
Storico versioni
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