Art. 36

Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero

In vigore dal 30 giu 2006
Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero 1.   I dazi addizionali di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai prodotti dei codici NC 1701 11 10 , 1701 11 90 , 1701 12 10 , 1701 12 90 , 1701 91 00 , 1701 99 10 , 1701 99 90 e 1702 90 99 . 2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati conformemente alla sezione 1, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dello zucchero». Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,20 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi rappresentativi dello zucchero precedentemente fissati. 3.   Il prezzo rappresentativo dello zucchero per i prodotti del codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per ogni 1 % del tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione.
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