Art. 34

Dazio addizionale per i melassi

In vigore dal 30 giu 2006
Dazio addizionale per i melassi 1.   I dazi addizionali all'importazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 . 2.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati dalla Commissione conformemente alla sezione 2, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dei melassi». Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante questo periodo qualora le informazioni in suo possesso indichino una variazione dei prezzi rappresentativi precedentemente fissati di almeno 0,5 EUR per 100 kg. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni di cui all' in loro possesso.
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