Art. 18

Comunicazione relativa ai quantitativi esportati

In vigore dal 30 giu 2006
Comunicazione relativa ai quantitativi esportati Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione: 1) entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui all', lettera b), esportati ai sensi dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000; 2) per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in questione: a) i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, esportati tal quali senza titolo di esportazione; b) i quantitativi di zucchero sotto quota, esportati sotto forma di zucchero bianco o di prodotti trasformati, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione in previsione dell'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite; c) qualora si tratti di esportazioni di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni; d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, ed i quantitativi di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (16) e sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (17); e) qualora si tratti di esportazioni di cui all', lettera c), e alla lettera d) del presente articolo, i quantitativi esportati senza restituzione. Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono trasmesse separatamente alla Commissione per ciascun regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.
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Comunicazione relativa ai quantitativi esportati (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/951) — Testo vigente | Portale Normativo