Art. 8
Validità dei titoli di esportazione
In vigore dal 30 giu 2006
Validità dei titoli di esportazione
1. I titoli di esportazione per i prodotti elencati nell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
2. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.
Nel caso di cui al primo comma, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.
3. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a), d), e), f) e g), del regolamento (CEE) n. 318/2006 sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.
Storico versioni
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