Art. 9
Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione
In vigore dal 30 giu 2006
Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione
1. Se il rilascio dei titoli di esportazione rischia di superare gli importi finanziari disponibili o i quantitativi massimi e/o gli impegni di spesa stabiliti nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (12) per il periodo considerato, la Commissione può:
a)
stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;
b)
respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;
c)
sospendere la presentazione di domande di titoli per cinque giorni lavorativi; la Commissione può decidere una sospensione per un periodo più lungo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli di esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione o gruppo di destinazioni e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori economici o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.
3. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione sul titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.
4. L'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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