Art. 10
Titoli di importazione e loro validità
In vigore dal 30 giu 2006
Titoli di importazione e loro validità
1. Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti di cui all', paragrafo 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera h), del regolamento (CE) n. 318/2006 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
2. I titoli di importazione per i prodotti elencati nell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
I titoli di importazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, e i titoli di importazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f) e g), del medesimo regolamento sono validi a decorrere dal giorno di rilascio ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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