Art. 23
Informazioni da prendere in considerazione
In vigore dal 30 giu 2006
Informazioni da prendere in considerazione
Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti:
a)
le offerte fatte sul mercato mondiale;
b)
le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;
c)
i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;
d)
le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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