Art. 23

Informazioni da prendere in considerazione

In vigore dal 30 giu 2006
Informazioni da prendere in considerazione Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti: a) le offerte fatte sul mercato mondiale; b) le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero; c) i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi; d) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.
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