Art. 11
Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione
In vigore dal 30 giu 2006
Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione
1. I titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano quantitativi superiori a 10 tonnellate sono rilasciati:
a)
il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di importazione;
b)
il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione;
c)
il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se la Commissione non ha adottato nel frattempo alcuna misura specifica secondo il disposto dell', paragrafo 1, se trattasi di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.
Il primo comma non si applica:
a)
allo zucchero candito;
b)
allo zucchero aromatizzato e allo zucchero con aggiunta di coloranti;
c)
allo zucchero preferenziale da importare nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 (13).
2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l'interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità.
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