Art. 13

Disposizioni generali

In vigore dal 30 giu 2006
Disposizioni generali 1.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 1291/2000, quando a un'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 fa seguito un'importazione di zucchero greggio dei codici NC 1701 11 10 , 1701 11 90 , 1701 12 10 e 1701 12 90 , in virtù di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14), l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo. 2.   In deroga all' del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.
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Disposizioni generali (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/951) — Testo vigente | Portale Normativo