Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«restituzione periodica» la restituzione all'esportazione fissata periodicamente, di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006;
2)
«zucchero candito» lo zucchero:
a)
costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata; e
b)
contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:951:oj#art-2