Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 giu 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «restituzione periodica» la restituzione all'esportazione fissata periodicamente, di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006; 2) «zucchero candito» lo zucchero: a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata; e b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.
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