Art. 3
Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione
In vigore dal 30 giu 2006
Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione
1. La restituzione all'esportazione per 100 kg dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e maggiorato, se del caso, del tenore di altri zuccheri espressi in equivalente saccarosio.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è dato dal tenore totale di zuccheri ottenuto con il metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore complessivo di zuccheri determinato secondo tale metodo è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.
3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo aerometrico.
4. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701 , il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1. Il tenore di sostanze secche è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.
Tuttavia, a richiesta, per tenere conto dello zucchero caramellato di cui al primo comma, è possibile determinare la quantità di saccarosio utilizzata, eventualmente maggiorata di altri zuccheri espressi in saccarosio, qualora lo zucchero candito sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.
5. L'importo base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %.
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