Art. 4

Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

In vigore dal 30 giu 2006
Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere concesse soltanto per i prodotti: a) ottenuti per isomerizzazione del glucosio; b) contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio; c) il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %. Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.
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