Art. 5
Necessità del titolo
In vigore dal 30 giu 2006
Necessità del titolo
1. Tutte le esportazioni dei prodotti elencati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, richiedono il rilascio di un titolo di esportazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10), sono costituiti i seguenti gruppi di prodotti:
a)
gruppo di prodotti I: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;
b)
gruppo di prodotti II: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006;
c)
gruppo di prodotti III: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:951:oj#art-5