Art. 5

Necessità del titolo

In vigore dal 30 giu 2006
Necessità del titolo 1.   Tutte le esportazioni dei prodotti elencati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, richiedono il rilascio di un titolo di esportazione. 2.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10), sono costituiti i seguenti gruppi di prodotti: a) gruppo di prodotti I: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006; b) gruppo di prodotti II: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006; c) gruppo di prodotti III: i prodotti elencati all', paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006.
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