Art. 6
Titolo di esportazione con restituzione
In vigore dal 30 giu 2006
Titolo di esportazione con restituzione
1. Allorché la restituzione è fissata nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione deve essere presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.
2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura:
«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»
3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. Essa reca la seguente dicitura:
«Tasso della restituzione applicabile: …»
4. Non si applica l'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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