Art. 7
Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione
In vigore dal 30 giu 2006
Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione
Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato «fuori quota», la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura, a seconda del prodotto in questione:
«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato» fuori quota «per le esportazioni senza restituzione».
Storico versioni
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