Art. 7

Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione

In vigore dal 30 giu 2006
Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato «fuori quota», la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura, a seconda del prodotto in questione: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato» fuori quota «per le esportazioni senza restituzione».
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Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/951) — Testo vigente | Portale Normativo