Art. 14
Domande di titoli
In vigore dal 30 giu 2006
Domande di titoli
1. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, e di una domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio.
2. La domanda di titolo di importazione deve riguardare un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto del rendimento, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. Il rendimento dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.
Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, il quantitativo di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata nel titolo stesso per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio effettivamente importato.
3. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:
«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)».
Inoltre, nella casella 20 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo di importazione corrispondente e, nella casella pertinente del titolo di importazione, il numero del titolo di esportazione corrispondente.
4. La revoca di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica simultaneamente al titolo di importazione e al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:951:oj#art-14