Art. 15

Validità dei titoli

In vigore dal 30 giu 2006
Validità dei titoli 1.   In deroga al disposto degli , il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo di importazione per lo zucchero greggio sono validi: a) fino al 30 giugno per le domande presentate, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1o ottobre, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione; b) fino al 30 settembre per le domande presentate, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1o luglio, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione. 2.   In applicazione dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad una precedente esportazione di zucchero bianco è identico al termine di validità del titolo di importazione per lo zucchero greggio.
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