Art. 17
Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati
In vigore dal 30 giu 2006
Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati
Entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, relativamente alle esportazioni verso paesi terzi:
a)
i quantitativi per i quali i titoli sono stati effettivamente rilasciati, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, suddivisi tra:
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zucchero bianco dei codici NC 1701 91 00 , 1701 99 10 e 1701 99 90 ,
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zucchero greggio, espresso in peso «tale e quale», dei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90 ,
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sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 60 90 , 1702 90 60 , 1702 90 71 , 1702 90 99 e 2106 90 59 ,
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isoglucosio, espresso in materia secca, dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 e 2106 90 30 ,
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sciroppo di inulina, espresso in materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio, del codice NC ex 1702 60 90 ;
b)
i quantitativi di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;
c)
i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006; i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione in previsione della sua esportazione sotto forma di prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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