Art. 19

Comunicazione relativa ai titoli di importazione

In vigore dal 30 giu 2006
Comunicazione relativa ai titoli di importazione Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione: 1) ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi, espressi in peso «tale e quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione; 2) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tale e quale» per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'; 3) per ogni trimestre, entro il secondo mese civile successivo al trimestre in questione e separatamente, i quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
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Comunicazione relativa ai titoli di importazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/951) — Testo vigente | Portale Normativo