Art. 20
Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione
In vigore dal 30 giu 2006
Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione
Su richiesta della Commissione e per il periodo indicato, gli Stati membri comunicano senza indugio e quotidianamente alla Commissione:
a)
per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, tutte le domande di titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione periodica;
b)
i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione dell', paragrafo 1.
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