Art. 20 · Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione

Art. 20

Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione

In vigore dal 30 giu 2006
Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione Su richiesta della Commissione e per il periodo indicato, gli Stati membri comunicano senza indugio e quotidianamente alla Commissione: a) per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, tutte le domande di titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione periodica; b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione dell', paragrafo 1.
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