Art. 55
Adattamento del prezzo dello zucchero
In vigore dal 29 giu 2006
Adattamento del prezzo dello zucchero
1. Se dall'applicazione degli emerge che lo zucchero bianco è di categoria inferiore a quella prevista nel bando di gara, il prezzo dello zucchero per le destinazioni di cui all', paragrafo 3, secondo comma, lettere b) e c), è adattato applicando le disposizioni dell', paragrafo 6.
2. Se si constata che lo zucchero bianco destinato all'esportazione è di categoria diversa da quella prevista nel bando di gara, la categoria indicata nel titolo d'esportazione è rettificata.
3. Se dall'applicazione degli emerge che lo zucchero greggio ha un rendimento diverso da quello previsto nel bando di gara,
a)
il prezzo dello zucchero è adattato a norma dell';
b)
l'importo del premio di denaturazione o l'importo della restituzione all'esportazione è adattato moltiplicandolo per un coefficiente pari alla resa constatata divisa per la resa indicata nel bando di gara.
Storico versioni
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