Art. 57
Comunicazioni dei quantitativi
In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni dei quantitativi
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, appena ne sono a conoscenza, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio:
—
offerti all'organismo di intervento, ma non ancora accettati,
—
accettati dall'organismo di intervento,
—
venduti dall'organismo di intervento.
Storico versioni
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