Art. 57

Comunicazioni dei quantitativi

In vigore dal 29 giu 2006
Comunicazioni dei quantitativi Gli Stati membri comunicano alla Commissione, appena ne sono a conoscenza, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio: — offerti all'organismo di intervento, ma non ancora accettati, — accettati dall'organismo di intervento, — venduti dall'organismo di intervento.
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Comunicazioni dei quantitativi (Art. 57 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo