Art. 56

Svincolo della cauzione

In vigore dal 29 giu 2006
Svincolo della cauzione 1.   Salvo forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale: a) l'aggiudicatario: — ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio di denaturazione o un titolo d'esportazione, — ha costituito la cauzione di cui all', paragrafo 2, o esibito il titolo di pagamento di cui all', paragrafo 2, — ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito; b) oppure l'offerta non è stata accolta. 2.   La cauzione è svincolata immediatamente. 3.   In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.
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Svincolo della cauzione (Art. 56 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo