Art. 56
Svincolo della cauzione
In vigore dal 29 giu 2006
Svincolo della cauzione
1. Salvo forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale:
a)
l'aggiudicatario:
—
ha richiesto, previo adempimento delle condizioni prescritte, un titolo di premio di denaturazione o un titolo d'esportazione,
—
ha costituito la cauzione di cui all', paragrafo 2, o esibito il titolo di pagamento di cui all', paragrafo 2,
—
ha ritirato lo zucchero nel termine stabilito;
b)
oppure l'offerta non è stata accolta.
2. La cauzione è svincolata immediatamente.
3. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.
Storico versioni
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