Art. 51

Buono di ritiro

In vigore dal 29 giu 2006
Buono di ritiro 1.   Il ritiro dello zucchero acquistato dall'aggiudicatario o la stipulazione di un contratto di magazzinaggio in conformità dell', paragrafo 1, sono subordinati al rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo aggiudicato. Possono tuttavia essere rilasciati buoni di ritiro per frazioni di detto quantitativo. Il buono di ritiro è rilasciato dall'organismo di intervento su richiesta dell'interessato. 2.   L'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro soltanto se è addotta la prova che l'aggiudicatario ha costituito una cauzione a garanzia del pagamento, nel termine prescritto, del prezzo dello zucchero aggiudicato o se ha presentato un titolo di pagamento. La cauzione ed il titolo di pagamento corrispondono al prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per il quantitativo di zucchero per il quale ha richiesto un buono di ritiro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo