Art. 50
Ritiro dello zucchero acquistato
In vigore dal 29 giu 2006
Ritiro dello zucchero acquistato
1. Salvo forza maggiore, il ritiro dello zucchero acquistato ha luogo al più tardi quattro settimane dopo il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'. L'aggiudicatario e l'organismo di intervento possono convenire che la stipulazione entro tale termine di un contratto di magazzinaggio tra l'aggiudicatario e l'ammassatore dello zucchero equivale al ritiro.
L'organismo di intervento può tuttavia prevedere un termine più lungo, nei limiti necessari per il ritiro di determinate partite, in presenza di difficoltà tecniche per il destivaggio dello zucchero.
2. In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:952:oj#art-50