Art. 49

Dichiarazione di aggiudicazione

In vigore dal 29 giu 2006
Dichiarazione di aggiudicazione 1.   L'organismo di intervento trasmette immediatamente agli aggiudicatari la dichiarazione di aggiudicazione e informa tutti i concorrenti dell'esito della gara. 2.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi della gara; b) gli estremi della partita e il quantitativo aggiudicato; c) a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio di denaturazione o quello della restituzione all'esportazione che sono stati accettati per il quantitativo aggiudicato.
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Dichiarazione di aggiudicazione (Art. 49 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo