Art. 49
Dichiarazione di aggiudicazione
In vigore dal 29 giu 2006
Dichiarazione di aggiudicazione
1. L'organismo di intervento trasmette immediatamente agli aggiudicatari la dichiarazione di aggiudicazione e informa tutti i concorrenti dell'esito della gara.
2. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi della gara;
b)
gli estremi della partita e il quantitativo aggiudicato;
c)
a seconda dei casi, il prezzo, l'importo del premio di denaturazione o quello della restituzione all'esportazione che sono stati accettati per il quantitativo aggiudicato.
Storico versioni
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