Art. 47
Aggiudicazione della gara
In vigore dal 29 giu 2006
Aggiudicazione della gara
1. Salvo qualora si decida di non procedere alla gara o ad una gara parziale e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta non sia inferiore al prezzo minimo o non sia superiore all'importo massimo del premio di denaturazione o della restituzione all'esportazione.
2. Per una stessa partita, è dichiarato aggiudicatario l'offerente che abbia offerto il prezzo più elevato o l'importo più basso per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione.
Se l'offerta di cui sopra non esaurisce l'intera partita, il quantitativo residuo è aggiudicato agli offerenti in base al livello del prezzo proposto, partendo da quello più elevato, ovvero in base al livello dell'importo proposto per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, partendo da quello meno elevato.
3. Se, per una partita o parte di essa, più offerenti offrono lo stesso prezzo o lo stesso importo per il premio di denaturazione o per la restituzione all'esportazione, l'organismo di intervento aggiudica il quantitativo secondo una delle modalità seguenti:
a)
proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte; oppure
b)
ripartendo il quantitativo tra i concorrenti interessati, con il loro accordo; oppure
c)
per estrazione a sorte.
Storico versioni
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