Art. 45
Spoglio delle offerte
In vigore dal 29 giu 2006
Spoglio delle offerte
1. Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo di intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.
2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.
Storico versioni
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