Art. 45

Spoglio delle offerte

In vigore dal 29 giu 2006
Spoglio delle offerte 1.   Lo spoglio delle offerte ha luogo a cura dell'organismo di intervento senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto. 2.   Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.
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