Art. 52

Pagamento

In vigore dal 29 giu 2006
Pagamento 1.   Il pagamento dello zucchero aggiudicato deve essere effettuato sul conto dell'organismo di intervento entro il trentesimo giorno successivo al rilascio del buono di ritiro. 2.   Salvo forza maggiore, la cauzione di cui all', paragrafo 2, è svincolata limitatamente al quantitativo per il quale l'aggiudicatario ha versato, nel termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo di acquisto sul conto di detto organismo. Lo svincolo ha luogo immediatamente. 3.   In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta dall'aggiudicatario.
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Pagamento (Art. 52 Regolamento (UE) 2006/952) — Testo vigente | Portale Normativo