Art. 54
Constatazione della categoria o del rendimento
In vigore dal 29 giu 2006
Constatazione della categoria o del rendimento
Per la constatazione della categoria o del rendimento dello zucchero all'atto del ritiro si applicano gli .
Tuttavia, i contraenti possono convenire, dopo l'avvenuta aggiudicazione, che i risultati della constatazione della categoria o del rendimento validi per lo zucchero acquistato dall'organismo di intervento valgano altresì per lo zucchero venduto a seguito della gara.
Storico versioni
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