Art. 53

Trasferimento di proprietà

In vigore dal 29 giu 2006
Trasferimento di proprietà 1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero aggiudicato avviene al momento del ritiro dello zucchero. 2.   Tuttavia, l'organismo di intervento e l'aggiudicatario possono convenire un altro momento. In presenza di un accordo tra l'organismo di intervento e l'aggiudicatario in conformità dell', paragrafo 1, questi ultimi determinano congiuntamente il momento del trasferimento di proprietà. 3.   L'accordo relativo al momento in cui avviene il trasferimento di proprietà è valido soltanto se è concluso per iscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:952:oj#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo