Art. 7
In vigore dal 29 mag 2006
1. Alle condizioni che ritengono appropriate, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati, siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato III e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché la pertinente autorità competente abbia notificato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.
La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.
2. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
i)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure
ii)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni più vicine nel tempo del regolamento (CE) n. 1081/2000, del regolamento (CE) n. 798/2004 o del regolamento presente,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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