Art. 2

In vigore dal 29 mag 2006
Sono vietati: a) la fornitura di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in Birmania/Myanmar; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in Birmania/Myanmar; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione dei divieti di cui alle lettere a) o b).
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