Art. 3

In vigore dal 29 mag 2006
È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiali utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar; c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione dei divieti di cui alle lettere a), b) o c).
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Art. 3 Regolamento (UE) 2006/817 — Testo vigente | Portale Normativo