Art. 3
In vigore dal 29 mag 2006
È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiali utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai materiali di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati in Birmania/Myanmar;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione dei divieti di cui alle lettere a), b) o c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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