Art. 6
In vigore dal 29 mag 2006
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato III.
2. Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato III non possono né avere la disponibilità né beneficiare direttamente o indirettamente, di nessun fondo o risorsa economica.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività che hanno come oggetto o risultato la promozione, diretta o indiretta, delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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