Art. 9
In vigore dal 29 mag 2006
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite, emessi da tali imprese;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.
2. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Il paragrafo 1 non osta all'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l'esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni crediti all'esportazione.
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non ostano all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 25 ottobre 2004.
5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima del 25 ottobre 2004. La pertinente autorità competente, figurante nell'elenco di cui all'allegato II, e la Commissione sono informate prima dell'esecuzione di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
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