Art. 12
In vigore dal 29 mag 2006
La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,
b)
modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I e II della posizione comune 2006/318/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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