Art. 13

In vigore dal 29 mag 2006
1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche a tali norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:817:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo