Art. 13
In vigore dal 29 mag 2006
1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche a tali norme.
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