Art. 4
In vigore dal 29 mag 2006
1. In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
i)
materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
ii)
materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale utilizzabile ai fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
c)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento;
d)
la fornitura di finanziamenti e di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e operazioni di cui alle lettere b) e c);
e)
la fornitura dell'assistenza tecnica connessa al materiale o ai programmi e operazioni di cui alle lettere b) e c).
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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