Art. 7

Tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche

In vigore dal 27 feb 2006
Tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche 1.   La Commissione garantisce, nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, il rispetto dei diritti delle persone fisiche o giuridiche, inclusi i diritti di possesso e proprietà. In tale contesto la Commissione agisce conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 2.   Al fine di consentire agli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi informazione relativa ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà, la Commissione sottopone ogni progetto di decisione di finanziamento che potrebbe incidere sui diritti di proprietà al comitato di cui all', paragrafo 2, due mesi prima dell'adozione della decisione di finanziamento.
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