Art. 4

Tipi di assistenza

In vigore dal 27 feb 2006
Tipi di assistenza 1.   L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento può essere utilizzata per finanziare, tra l'altro, appalti, sovvenzioni, ivi compresi gli abbuoni d'interessi, i prestiti speciali, le garanzie sui prestiti e le misure di assistenza finanziaria. 2.   L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. 3.   L'assistenza può anche essere utilizzata per coprire in particolare le spese per il sostegno ad attività quali ad esempio gli studi preliminari e comparati, la formazione, le attività riguardanti la preparazione, la valutazione, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione dell'assistenza, le attività per l'informazione e la visibilità nonché le spese riguardanti il sostegno al personale, l'affitto dei locali e la fornitura delle attrezzature.
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