Art. 6

In vigore dal 27 feb 2006
Nel regolamento (CE) n. 2667/2000, all' è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   La Commissione può affidare all'agenzia l'attuazione degli aiuti intesi a sostenere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota nel quadro del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (*1). (*1)   GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.» "
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Art. 6 Regolamento (UE) 2006/389 — Testo vigente | Portale Normativo