Art. 8
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 27 feb 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, siano tutelati gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra irregolarità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (5), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).
2. Per le azioni comunitarie finanziate ai sensi del presente regolamento il concetto di irregolarità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che a causa di una spesa indebita abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.
3. Ogni accordo con i beneficiari prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari. Tali accordi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad eseguire le verifiche e ispezioni in loco in conformità delle disposizioni procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
4. Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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