Art. 9

Partecipazione agli appalti e ai contratti

In vigore dal 27 feb 2006
Partecipazione agli appalti e ai contratti 1.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a: — tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri dell’Unione europea, — tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo o che sono legalmente costituite nel territorio di tale Stato membro, — tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o che sono legalmente costituite nel territorio di tali paesi. 2.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che sono cittadini di un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1 o che sono legalmente costituite nel territorio di tale paese, qualora sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna. 3.   La partecipazione all'assegnazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati ai sensi del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali. 4.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono essere originari del territorio doganale della Comunità, delle zone o di un paese ammissibile secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può, caso per caso, autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o l'impiego di forniture e materiali di origine diversa.
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