Art. 5
Attuazione dell'assistenza
In vigore dal 27 feb 2006
Attuazione dell'assistenza
1. Le azioni previste ai sensi del presente regolamento sono attuate in conformità delle norme previste dal titolo IV della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4). I singoli impegni giuridici riguardanti l'assistenza di cui al presente regolamento sono conclusi entro tre anni dalla data dell’impegno di bilancio.
2. Fatta salva ogni decisione adottata conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni di esecuzione, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. I criteri di selezione degli organismi elencati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:
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fama riconosciuta a livello internazionale,
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conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale, e
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vigilanza ad opera di un'autorità pubblica di uno Stato membro o di un’organizzazione/istituzione internazionale.
3. Le azioni previste ai sensi del presente regolamento possono essere attuate mediante gestione concorrente, in base alle norme di cui ai titoli I e II della parte 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
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